Le agevolazioni per chi investe in start-up innovative

 

Le novità della Legge di Bilancio 2019

Nel 2019 investire nelle start-up innovative sarà particolarmente conveniente.
La novità arriva con la legge di Bilancio 2019, che aumenta la misura sia della detrazione IRPEF, sia della deduzione IRES dal 30% al 40%. Esclusivamente per i soggetti passivi dell’imposta sul reddito delle società, diversi da imprese start-up innovative, gli incentivi fiscali potranno arrivare fino al 50% nei casi di acquisizione dell’intero capitale sociale di start-up innovative, a condizione che esso sia acquisito e mantenuto per almeno 3 anni.
Le modifiche sono temporanee e valgono solo per il 2019.

Agevolazioni per gli investitori approvate dalla commissione UE.

La decisione pubblicata dalla Commissione UE il 18 settembre 2017 rende finalmente operative le agevolazioni per chi investe in start-up innovative. Per effetto delle novità introdotte con la Legge di Bilancio 2017 saranno rese permanenti e, parallelamente, aumenta la detrazione Irpef e Ires prevista per gli investimenti in start-up innovative di persone fisiche e imprese. È una novità voluta al fine di supportare le nuove imprese, con agevolazioni rivolte anche a chi decide di entrare nel capitale delle start-up innovative.
La detrazione per gli investimenti effettuati da persone fisiche e persone giuridiche sale del 30%, con una dotazione complessiva pari a 166,5 milioni di euro per il periodo 2017-2025, ossia 18,5 milioni di euro l’anno. Uno sconto sulle imposte dovute che prevede, tuttavia, l’obbligo per persone fisiche e imprese di mantenere l’investimento nella start-up innovativa per un periodo minimo di 3 anni al fine di beneficiare della detrazione Irpef o Ires.

Le novità della Legge di Bilancio 2018

La detrazione Irpef e Ires per chi investe in start-up innovative è in linea con l’obiettivo che il Governo intende perseguire anche con la prossima Legge di Bilancio 2018. Di seguito le importanti agevolazioni fiscali pensate per incentivare gli investimenti di persone fisiche e persone giuridiche nelle nuove imprese, appunto le start-up innovative:
proroga del regime a partire dal 1° gennaio 2017 al 31 dicembre 2025;
per le persone fisiche che investono nelle start-up innovative, l’aliquota di detrazione dall’imposta lorda passa dal 19% (o dal 25% per gli investimenti in start-up innovative a vocazione sociale o in start-up che sviluppano e commercializzano prodotti o servizi innovativi esclusivamente ad alto valore tecnologico nel settore dell’energia) al 30% fino a un importo massimo di 1.000,000 euro invece di 500,000 euro l’anno;
per le imprese che investono in start-up innovative, l’aliquota di deduzione dal reddito imponibile sale dal 20% (o dal 27% per gli investimenti in start-up innovative a vocazione sociale o in start-up che sviluppano e commercializzano prodotti o servizi innovativi esclusivamente ad alto valore tecnologico nel settore dell’energia) al 30% dell’importo investito nel capitale sociale;
la dotazione totale del regime sarà pari a 166,5 milioni di euro per il periodo 2017-2025, ossia 18,5 milioni di euro l’anno.

Approfondimenti

Comunicazione del Ministero delle Finanze, con il comunicato stampa pubblicato il 2 ottobre 2017 nel quale viene fatto il punto di quali sono gli incentivi fiscali previsti dalla scorsa Legge di Bilancio a favore degli investimenti in nuove imprese a carattere fortemente innovativo: “Gli incentivi, volti a sostenere la nascita e lo sviluppo di imprese innovative ad alto valore tecnologico, sono destinati sia alle persone fisiche che alle persone giuridiche che decidono di investire nel capitale delle start-up innovative.

Per le persone fisiche è prevista una detrazione dall’IRPEF lorda pari al 30% della somma investita nel capitale sociale delle start-up innovative, fino ad un investimento massimo di un milione di euro annui.

Le persone giuridiche possono beneficiare di una deduzione dall’imponibile IRES pari al 30% dell’investimento, con tetto massimo di investimento annuo pari a 1,8 milioni di euro.

Gli incentivi sono usufruibili sia in caso di investimenti diretti, sia in caso di investimenti indiretti per il tramite di organismi di investimento collettivo del risparmio (OICR) e di altre società che investono prevalentemente in tali società. Tali agevolazioni potranno essere fruite stabilmente: la legge di bilancio per il 2017, infatti, le ha rese permanenti.”

Gli incentivi per gli investimenti nelle Start-up: le novità previste dalla Legge di Stabilità 2017

Le Agevolazioni Fiscali

Al fine di dare continuità e sostenere la crescita delle Start-up, la Legge di Stabilità 2017 ha stabilizzato e integrato le agevolazioni fiscali previste dal Decreto Crescita 2.0 (attuate con il Decreto del Ministro dell’Economia e delle Finanze del 25 febbraio 2016 (il “Decreto MISE”) per i soggetti che investono nel capitale delle Start-up (le “Agevolazioni Fiscali”). Si segnala che il limite degli investimenti che possono beneficiare delle Agevolazioni Fiscali è stato innalzato con il Decreto MISE da Euro 2,5 milioni a 15 milioni.

I beneficiari: le persone fisiche

A decorrere dal 2017, le persone fisiche, residenti e non residenti in Italia (soggetti IRPEF), beneficiano di una detrazione dell’imposta lorda pari al 30% degli investimenti disposti nelle Start-up (fino al 2016 pari al 19%). L’investimento massimo detraibile, della durata minima di tre anni (in precedenza due anni), è limitato a Euro 1 milione per periodo di imposta. Nell’ipotesi in cui l’imposta lorda – eventualmente diminuita delle altre detrazioni spettanti – non fosse capiente, l’investitore potrà avvalersi del c.d. “riporto in avanti” della detrazione non utilizzata, per massimo tre periodi di imposta.

I beneficiari: le persone giuridiche

Per quanto concerne le società di capitali (soggetti IRES), la Legge di Stabilità 2017 riconosce una detrazione dal reddito complessivo dichiarato di un importo pari al 30% dell’investimento disposto (fino al 2016 la detrazione prevista era pari al 20% dell’investimento). L’investimento massimo detraibile da ciascun soggetto IRES, che anche in questo caso deve avere una durata minima di tre anni (in precedenza due anni), è limitato a Euro 1,8 milioni per periodo di imposta. Anche per i soggetti IRES è possibile avvalersi del c.d. “riporto in avanti” per massimo tre periodi di imposta. Ove tali soggetti partecipino al consolidato nazionale, la predetta eccedenza è ammessa in deduzione dal reddito complessivo globale di gruppo dichiarato fino a concorrenza dello stesso. Ove all’esito di tale deduzione permanga un’ulteriore eccedenza, quest’ultima è computata in aumento dell’importo deducibile dal reddito complessivo dei periodi di imposta successivi (ma non oltre il terzo) dichiarato dalle singole società del gruppo fino a concorrenza del suo ammontare.

L'investimento indiretto nelle Start-up

Gli investimenti in Start-up (gli “Investimenti”) possono, ai fini dell’applicazione delle Agevolazioni Fiscali, essere effettuati anche indirettamente, per il tramite di OICR o “altre società di capitali che investono prevalentemente in start-up innovative” (le “Altre Società”). Per Altre Società si intendono le società che, al termine del periodo di imposta in corso alla data in cui è effettuato l’Investimento, detengono azioni o quote di Start-up (classificate nella categoria delle immobilizzazioni finanziarie o comunque non detenute per la negoziazione) di valore almeno pari al 70% del valore complessivo delle immobilizzazioni finanziarie iscritte a bilancio, senza tenere conto, a tal fine, degli investimenti effettuati negli incubatori certificati di cui al Decreto MISE. Nel caso in cui l’Investimento sia effettuato indirettamente per il tramite di Altre Società, le cui azioni non siano quotate su un mercato regolamentato o su un sistema multilaterale di negoziazione, il Decreto MISE stabilisce, inoltre, che le Agevolazioni Fiscali spettino in misura proporzionale agli Investimenti effettuati nelle Start-up dalle Altre Società, come risultanti dal bilancio chiuso relativo all’esercizio nel quale è effettuato l’Investimento.

I soggetti esclusi dalle Agevolazioni Fiscali
Le Agevolazioni Fiscali non si applicano agli Investimenti: i) effettuati tramite OICR e società, direttamente o indirettamente, a partecipazione pubblica; ii) in Startup che si qualifichino (a) come imprese in difficoltà, come identificate della comunicazione della Commissione europea n. 2004/C 244/02, ovvero (b) come imprese del settore della costruzione navale e dei settori del carbone e dell’acciaio; iii) effettuati da Startup e dagli incubatori certificati, nonché dagli OICR e dalle Altre Società. Le Agevolazioni Fiscali non si applicano, inoltre, nel caso di Investimenti effettuati da terzi (direttamente o indirettamente per il tramite delle Altre Società le cui azioni non siano quotate su un mercato regolamentato o su un sistema multilaterale di negoziazione), ai soggetti che possiedono partecipazioni, titoli o diritti nella Startup oggetto dell’Investimento. Ciò ad eccezione del caso in cui l’Investimento avvenga in presenza delle condizioni previste dal paragrafo 6 dell’articolo 21 del regolamento (UE) n. 651/2014, relativo, tra l’altro, alla disciplina europea in materia di aiuti di Stato in favore delle PMI.
Le modalità di investimento

Le Agevolazioni Fiscali si applicano agli Investimenti disposti mediante conferimenti in denaro iscritti alla voce del capitale sociale e della riserva da sovrapprezzo delle azioni o quote delle Start-up o delle Altre Società (anche in seguito alla conversione di obbligazioni convertibili in azioni o quote di nuova emissione), nonché agli Investimenti effettuati in quote di OICR. Rientra tra i “conferimenti in denaro” la sottoscrizione di un aumento di capitale della Start-up mediante compensazione di crediti, ad eccezione di quelli risultanti da cessioni di beni o prestazioni di servizi diverse da quelle previste dall’articolo 27 del Decreto Crescita 2.0, ossia le prestazioni dei dipendenti e dei collaboratori o di coloro che apportano servizi resi in favore della Startup (per maggiori dettagli, http://www.diritto24.ilsole24ore.com/art/avvocatoAffari/mercatiImpresa/2014-07-02/work-equity-startup-innovative-102450.php).

Le modalità per beneficiare delle Agevolazioni Fiscali

Per fruire delle Agevolazioni Fiscali, i beneficiari (o gli intermediari nel caso di Investimenti indiretti) devono ricevere dalla Start-up e conservare: a) una certificazione che attesti di non aver superato il predetto limite di Investimenti, pari a Euro 15 milioni (se superato, l’importo per il quale spetta la deduzione o detrazione); b) copia del piano di investimento della Start-up, contenente informazioni dettagliate sull’attività della Start-up, sui relativi prodotti, nonché sull’andamento, previsto o attuale, delle vendite e dei profitti.

La decadenza dalle Agevolazioni Fiscali

Le Agevolazioni Fiscali decadono se, entro 3 anni dall’Investimento, si verifica: a) la cessione, anche parziale, a titolo oneroso, della partecipazione ricevuta a fronte dell’Investimento, inclusi gli atti a titolo oneroso che comportano la costituzione o il trasferimento di diritti reali di godimento e i conferimenti in società; b) la riduzione di capitale, nonché la ripartizione di riserve o altri fondi costituiti con sovrapprezzi di emissione delle azioni o quote delle Start-up o delle Altre Società con azioni non quotate su mercati regolamentati o su un sistema multilaterale di negoziazione; c) il recesso o l’esclusione del beneficiario delle Agevolazioni Fiscali; d) la perdita per le Start-up di uno dei requisiti previsti dal Decreto Crescita 2.0. Non costituiscono causa di decadenza: a) i trasferimenti a titolo gratuito, a causa di morte o conseguenti alle operazioni straordinarie previste dai Capi III e IV del Titolo III del TUIR; b) la perdita per le Start-up di uno dei requisiti previsti dal Decreto Crescita 2.0 a seguito: i) del decorso di 5 anni dalla data di costituzione o iscrizione alla Sezione Speciale del Registro delle Imprese; ii) del superamento della produzione annua oltre Euro 5 milioni; iii) della quotazione della Start-up su un sistema multilaterale di negoziazione.

Informazioni tratte da Diritto24 – il sole 24 ore “UNA MARCIA IN PIU’ PER LE “STARTUP INNOVATIVE”